Regolamento Energetico
della Regione Liguria
22 gennaio 2009 n.1
Bollettino ufficiale regionale del 4 febbraio 2009 n.2 Regolamento regionale 22 gennaio 2009 n.1 Regolamento di attuazione articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 recante: 'Norme in materia di certificazione energetica degli edifici'. Sostituzione del regolamento regionale n. 6 del 8.11.2007
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Nuovi valori tabellari da rispettare in caso di nuova costruzione o ristrutturazione integrale di edifici in Regione Liguria.
TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE TRASPARENTI
(superficie vetrata dell'immobile inferiore al 25% della sup. perimetrale verticale).
| Zona Climatica | Dal 1° Gennaio 2008 (U) | Dal 1° Gennaio 2010 (U) |
| C | 3,0 | 2,6 |
| D | 2,8 | 2,4 |
| E | 2,4 | 2,2 |
| F | 2,2 | 2,0 |
TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE TRASPARENTI
(superficie vetrata dell'immobile superiore al 25% della sup. perimetrale verticale).
| Zona Climatica | Dal 1° Gennaio 2008 (U) | Dal 1° Gennaio 2010 (U) |
| C | 2,4 | 2,1 |
| D | 2,2 | 1,9 |
| E | 2,0 | 1,7 |
| F | 1,8 | 1,5 |
Regolamento Energetico
della Regione Liguria
art. 29 Legge regionale n. 22/2007
Pubblicato il Regolamento della Regione Liguria che definisce le regole per la certificazione energetica degli edifici. Rende obbligatoria l'adozione di serramenti a prestazioni termiche. E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale, pag. 418 e segg. N. 19, Anno XXXVIII - N. 19 della Regione Liguria il Regolamento Regionale n. 6 dell'8 novembre 2007 sulla certificazione energetica degli edifici.
LEGGI IL REGOLAMENTO ENERGETICO REGIONE LIGURIA
Dando attuazione dell'articolo 29 della Legge regionale n. 22/2007 sulle norme in materia di energia, il provvedimento definisce il sistema di certificazione energetica degli edifici in Liguria per perseguire con efficacia la riduzione dei consumi energetici nel settore civile, come previsto dai Dlgs. 192 e 311 nonché dalla Direttiva europea 91/2002. Naturalmente interessa anche chi si occupa di facciate, serramenti e vetri. In particolare, in estrema sintesi, il regolamento rende sostanzialmente obbligatorio l'impiego di serramenti a prestazioni termiche.
Due le tabelle di riferimento, C-3 e C-4, per edifici la cui superficie vetrata è inferiore o superiore al 25% della superficie scambiante della costruzione.
La trasmittanza termica dei componenti trasparenti sarà rispettivamente non superiore a 2,8 e 2,1 W/m2K per le zone climatiche C, D e E. e non superiore a 2,2, e 2,1 W/m2K nella zona F. In ogni caso, a una prima lettura del provvedimento, ciò significa sostanzialmente infissi in alluminio a taglio termico.
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